A partire dal 1° febbraio 2021 sarà in vigore il Reg. 1148/2019.
Tale regolamento, che abroga il precedente Reg. 98/2013, stabilisce nuove norme riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi.
Lo scopo è limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati nonché di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Di seguito un riepilogo dei contenuti del regolamento e dei principali obblighi a carico dei diversi soggetti interessati:
1) Definizioni:
- Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online.
- Utilizzatore professionale: qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola.
- Privato: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
2) Precursore di esplosivi soggetto a restrizioni:
- Sostanza elencata in Allegato I in conc. > valore limite colonna 2
- Miscela che contiene una sostanza come sopra
Regolamentazione tra operatori economici e soggetti privati:
- non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati;
- tali sostanze possono essere messe a disposizione di un soggetto privato solo nel caso in cui disponga di apposita licenza. La licenza permette l’uso delle sostanze di cui sopra in una concessione non superiore ai valori definiti;
- nel caso di privati con licenza vige l’obbligo di verificare, all’atto della vendita, il documento attestante l’identità e la licenza dell’acquirente in relazione alla sostanza richiesta, nonché di registrare la quantità della sostanza indicata sulla licenza.
Regolamentazione tra operatori economici:
- obbligo di informare chi acquista che il prodotto è soggetto a restrizioni nel caso di messa a disposizione di privati, anche tramite scheda di sicurezza e/o etichettatura;
- obbligo di richiedere, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni al fine di verificare che l’acquirente sia un operatore economico o un utilizzatore professionale (a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti), utilizzando il modulo in Allegato IV: attestazione dell’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente; attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, indirizzo e numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società; uso previsto della sostanza richiesta;
- obbligo di valutare se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, con possibilità di rifiutare la transazione se sussistono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare la sostanza per fini legittimi. Tali transazioni o tentativi di transazione devono essere segnalate;
- obbligo di conservare le suddette informazioni (quantità in licenza, dati cliente, ecc.) per 18 mesi dalla data della transazione, e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di ispezione.
3) Precursore di esplosivi disciplinato:
- sostanza elencata negli Allegati I o II, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concessione di ciascuna sostanza elencata in All. I o II è < 1% p/p
- miscela che contiene una sostanza come sopra
Regolamentazione tra operatori economici e soggetti privati:
- obbligo di poter dimostrare, in caso di ispezione, che la messa a disposizione di privati o di utilizzatori professionali è stata eseguita da personale aziendale adeguatamente formato e consapevole di quali, tra i prodotti che mette a disposizione, contengono precursori di esplosivi disciplinati e di quali sono gli obblighi dell’azienda nei confronti degli acquirenti.
Regolamentazione tra operatori economici:
- obbligo di informare chi acquista che il prodotto è soggetto a segnalazione obbligatoria, anche tramite scheda di sicurezza e/o etichettatura.
4) Disposizioni comuni
In tutti i casi vige l’obbligo per gli operatori economici di segnalare transazioni sospette, sparizioni e furti delle sostanze elencate negli Allegati I e II dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:
- non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
- sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
- è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
- insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.
Gli operatori economici:
- attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati;
- possono rifiutare la transazione sospetta e in tal caso devono segnalare tale transazione, o un tentativo di transazione sospetta, entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto, indicando l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione;
- e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in maniera conforme al regolamento, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento.
5) Punto di Contatto Nazionale per l’Italia
Le funzioni di Punto di Contatto Nazionale al quale dovranno essere inoltrate le segnalazioni relative alle transazioni sospette nonché alle sparizioni e ai furti significativi delle sostanze interessate da tale normativa saranno svolte, nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, dalla Direzione centrale della Polizia Criminale.